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R.D. 27/02/1913 n. 331

Art. 23. La facoltà determinata dall'art. 8 della legge del 28/07/1911 n. 842, per la garanzia dei mutui sul provento delle addizionali, è estesa anche rispetto ai mutui, e per le quote a carico dei Comuni, da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti, per la costruzione degli edifici scolastici, a mente della legge del 04/06/1911 n. 487, riguardante i provvedimenti per l'istruzione elementare e popolare, sempreché, a giudizio della Commissione istituita per il riparto dei proventi dell'addizionale, i Comuni non abbiano la possibilità di offrire sufficiente garanzia.

Art. 24. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 delle norme per la esecuzione del piano regolatore approvate con R.D. 31/12/1911.

Art. 25. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato d Roma, addì 27 febbraio 1913. VITTORIO EMANUELE Giolitti - Facta - Tedesco - Sacchi - Nitti Registrato alla Certe dei conti addì 19 aprile 1913. Reg. 91. Atti del Governo a f. 10 A. Coppi. Luogo dei Sigillo V. il Guardasigilli C. Finocchiaro-Aprile.

 

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